Il Centro Leitalie promuove ricerche lessicografiche sia nell’ambito della lingua italiana e dei dialetti d’Italia, sia in prospettiva interlinguistica; svolge funzioni di raccordo tra il centro di ricerca del LEI (Lessico Etimologico Italiano) dell’Accademia delle Scienze di Magonza, con sede presso l’Università del Saarland, e i giovani ricercatori che intendono avviarsi agli studi di lessicografia italiana; favorisce programmi e convenzioni internazionali per lo scambio di docenti e studenti; promuove la pubblicazione di studi e repertori per l’analisi del lessico italiano e dialettale, in prospettiva sincronica o diacronica, anche nei diversi ambiti tecnico-specialistici.
Lo statuto
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE
CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO «LeItaLie»
(Lessicografia dell' italoromanzo e delle lingue europee)
Emanato con D.R. n. 904 del 14 lugl.2008 – Affisso all’Albo prot. n. 18211 del 16 lugl. 2008
INDICE
Articolo 1 – Scopi e afferenza al Centro
Articolo 2 – Sede e articolazione del Centro
Articolo 3 – Organi del Centro
Articolo 4 – Consiglio Scientifico
Articolo 5 – Il Direttore
Articolo 6 – Il Consiglio Direttivo
Articolo 7 – Finanziamenti e gestione amministrativa
Articolo 8 – Utilizzo di attrezzature e personale
Articolo 9 – Unit di ricerca
Articolo 10 – Afferenza di nuove Universit
Articolo 11 – Recesso
Articolo 12 – Modifiche di Statuto
Articolo 13 – Durata
Articolo 14 – Norme transitorie
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Art. 1 - Scopi e afferenza al Centro
1. Scopi
a) promuovere ricerche lessicografiche nell'ambito della lingua italiana e dei dialetti d'Italia con particolare attenzione all'apporto delle diverse componenti culturali al patrimonio linguistico nazionale;
b) promuovere ricerche lessicografiche in prospettiva interlinguistica, privilegiando l'interferenza tra l'italiano e le altre lingue europee;
c) promuovere e realizzare ricerche interdisciplinari con altre universit e centri di ricerca in ambito nazionale e internazionale. In particolare, svolgere funzioni di raccordo tra il Centro di Ricerca LEI ("Lessico Etimologico Italiano") dell'Accademia delle Scienze e della Letteratura di Magonza, con sede presso l'Universit del Saarland, e i giovani ricercatori che intendono avviarsi agli studi di lessicografia storica;
d) promuovere ogni iniziativa atta a favorire la collaborazione scientifica e lo scambio di esperienze e conoscenze tra studiosi italiani e stranieri del settore;
e) promuovere la pubblicazione, su supporto cartaceo e digitale, di studi e repertori per l'analisi in prospettiva sincronica e/o diacronica del lessico italiano e dialettale anche nei diversi ambiti tecnico-specialistici;
f) promuovere programmi e convenzioni internazionali finalizzati a favorire lo scambio di docenti e studenti.
2. Afferenza
Possono afferire al Centro tutti i soggetti che svolgano attivit di ricerca in ambiti ad esso pertinenti dichiarando tramite richiesta scritta il loro interesse a farne parte.
Art. 2 - Sede e articolazione del Centro
1. La sede amministrativa del Centro stabilita presso l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”. Dopo il primo triennio, e di triennio in triennio, la sede amministrativa può essere trasferita presso un'altra delle Università contraenti che si
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rendesse disponibile. L'eventuale trasferimento della sede amministrativa viene deliberato a maggioranza dal Consiglio Scientifico prima del rinnovo triennale, contestualmente alla nomina del Direttore di cui al successivo art. 5.
2. Ai fini dello svolgimento delle sue attivit statutarie, il Centro si articola in Unità di ricerca che hanno sede presso le Universit contraenti secondo quanto disposto dal successivo art. 9.
3. Le attività si svolgono presso le Unit di Ricerca anche in collaborazione con altri Enti e Strutture di Ricerca in accordo con i piani elaborati dal Consiglio Scientifico, secondo quanto previsto nel successivo art. 4.
Art. 3 - Organi del Centro
1. Organi del Centro sono: il Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Direttore.
Art. 4 - Consiglio Scientifico
1. II Consiglio Scientifico composto da:
a) un rappresentante per ciascuna delle Unità di Ricerca afferenti al Centro di cui all'art.9;
b) personalità di rilevante valore scientifico nei campi di interesse del Centro, cooptate con decisione unanime del Consiglio Scientifico stesso; tali componenti partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico con voto consultivo.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni. Nel corso del triennio i componenti del Consiglio Scientifico possono essere sostituiti, fino alla scadenza del triennio stesso, solo nel caso di dimissioni, impedimento durevole, o trasferimento a sede diversa da quella di elezione. Le elezioni suppletive all'interno delle unit di ricerca avvengono con modalità analoghe a quelle ordinarie.
3. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore, di norma due volte all'anno, e
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detti finanziamenti siano stati assegnati in maniera indivisa;
b) approva per quanto di propria competenza il bilancio preventivo e il conto consuntivo di cui al punto c) dell'art. 5;
c) promuove le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica, utilizzando eventualmente fondi del Centro;
d) propone alle Universit le modifiche al presente Statuto e gli atti aggiuntivi alla presente convenzione di cui al successivo art. 10;
e) delibera sulle Unità di Ricerca e sulle afferenze di cui agli artt. 1, 2, 9 e 10;
f) elegge tra i suoi membri il Direttore;
g) elegge tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo;
h) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.
Art 5 - Il Direttore
1. Il Direttore eletto dal Consiglio Scientifico tra i propri membri che siano rappresentanti di Unità di Ricerca nominato dal Rettore dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa. Dura in carica tre anni, non può essere eletto per più di due volte consecutive e comunque decade al rinnovo del Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività.
In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e ne promuove l'attività;
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può delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio Scientifico per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo composto dal Direttore e da tre membri eletti dal Consiglio Scientifico tra i suoi componenti, in ragione di uno per ciascuna Università contraente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque decade al rinnovo del Consiglio Scientifico. Viene convocato dal Direttore almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno la met dei suoi
componenti.
3. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Direttore nell'attuazione delle linee di attività del Centro fissate dal Consiglio Scientifico e svolge azione di controllo sulle iniziative e sulle pubblicazioni del Centro.
Art. 7 - Finanziamenti e gestione amministrativa
1. Il Centro e le sue Unità di Ricerca operano tramite finanziamenti provenienti da:
a) Ministero dell'Universit e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca
universitaria riservata ai progetti di rilevante interesse nazionale;
b) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
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c) convenzioni nazionali e internazionali con Enti di Ricerca o con Organi di carattere sovranazionale o dell'Unione Europea;
d) altri Enti pubblici o privati o da Fondazioni che operano in settori di competenza del Centro.
2. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti afferenti al Centro effettuata in accordo con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente presso l'Universit sede amministrativa del Centro. I finanziamenti assegnati in maniera indivisa relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme del regolamento richiamato.
Art. 8- Utilizzo di attrezzature e personale
1. Le Università afferenti e gli Enti che collaborano alle attività del Centro possono assegnare al Centro stesso attrezzature per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
L'assegnazione viene fatta per periodi e percentuali di tempo determinati. Le Universit afferenti possono altres destinare al funzionamento del Centro personale tecnico e amministrativo del loro organico per periodi di tempo determinati o per determinate percentuali di tempo.
2. L'ubicazione e la gestione delle attrezzature nonch la gestione del personale del Centro avviene secondo le modalit fissate dal Consiglio Scientifico.
Art. 9 - Unità di ricerca
1. Ogni Università afferisce al Centro tramite una o più Unità di ricerca costituita da operatori scientifici, di cui almeno un professore universitario di ruolo o un ricercatore, attivi nelle aree di competenza del Centro. Singoli operatori scientifici appartenenti ad Universit non afferenti al Centro potranno essere associati a una Unità di Ricerca, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico e del rappresentante dell'Unit interessata. I membri associati ad una Unit esercitano il
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diritto di voto per la formazione del Consiglio Scientifico di cui all'art. 4. Il rappresentante dell'Unit in seno al Consiglio Scientifico coordina l'attivit dell'Unità stessa.
2. L'elenco degli afferenti alle Unit di Ricerca, aggiornato secondo le modalità di cui all'art. 10, approvato dal Consiglio Scientifico.
Art. 10- Afferenza di nuove Università
1. Possono entrare a far parte del Centro altre Universit , Istituzioni universitarie o di Alta formazione e Centri di ricerca attivi nelle aree di competenza del Centro che inoltrino formale richiesta al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro.
2. Tali nuove ammissioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione approvate dagli organi di governo delle Universit contraenti.
Art. 11 - Recesso
1. È ammesso il recesso da parte delle Universit partecipanti, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. L'Università recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.
Art. 12 - Modifiche di Statuto
1. Le modifiche delle norme contenute nel presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti ed approvate dagli organi di governo delle Universit contraenti.
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Art. 13 - Durata
1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione, ha validità di sei anni, ed è tacitamente rinnovabile di sei anni in sei anni. L'intenzione di non procedere al rinnovo per ulteriori sei anni, indirizzata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai Rettori delle Universit convenzionate e al Direttore del Centro, deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.
Art. 14 - Norme transitorie
1. In prima applicazione del presente statuto, afferiscono al Centro le Unità di Ricerca costituite dagli operatori scientifici elencati nell'allegato A.
2. Tali Unità provvederanno alla formazione del Consiglio Scientifico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione. Su convocazione del membro più anziano in ruolo, il Consiglio Scientifico procedere all’elezione del Direttore e del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla sua costituzione.
Pagina creata il 11/03/2022